1. Consenso, diritti umani, democrazia
Il tema dei diritti umani, come è sin troppo evidente, implica assai da vicino le problematiche della costruzione partecipata del consenso, intorno a delle "tavole fondamentali" assunte e attuate nel loro carattere, insieme, prescrittivo e performativo. Diversamente da quanto si potrebbe pensare di primo acchito, la natura universalistica dei diritti umani non confligge con l'espansione dei diritti delle differenze. Anzi, è proprio il profilo inviolabile ed effettivo dei diritti umani a fare da piattaforma per l'estensione e la diffusione di una molteplicità proliferante di diritti. Volendo essere ancora più precisi, i diritti umani fungono da base per:
La restrizione dell'area del consenso democratico discende, in linea diretta, dalla messa in mora progressiva del dettato dei diritti umani. I diritti sociali democratici entrano, conseguentemente, in sofferenza; come abbiamo visto nel precedente percorso didattico. Non si dà ampliamento dei diritti sociali e, tantomeno, generazione di nuovi diritti, se viene meno il coagulante dei diritti umani. La democrazia, ponendo in secondo piano i diritti umani, è destinata a trasformarsi in un orpello formale: una parola svuotata di significati concreti e ingabbiata in una vera e propria retorica. Se salta il comune riferimento all'inviolabile valore di libertà dell'esistenza umana e della vita associata, la strada dei diritti umani diventa un calvario e la democrazia una palestra dell'intolleranza e della discriminazione.
2. Potere politico e diritti umani
Il difficile rapporto tra diritti umani e democrazia, a ben guardare, riguarda più in generale la relazione tra diritti e potere politico. Se è vero che, in tema di diritti umani, non possiamo non riferirci ai diritti naturali codificati dal giusnaturalismo, altrettanto certo è che, come recita il vecchio adagio con cui Rousseau apre il "Contratto sociale" (1762), seppur "nato libero", l'uomo "dovunque è costretto in catene". La questione è che qualunque forma di potere, per concentrare nelle proprie mani il "massimo di potenza", entra fatalmente in attrito con l'esercizio dei diritti, quanto più questi sono e si pretendono universali. La stessa democrazia, con tutti i progressi da essa delineati nel campo delle libertà, non riesce a sottrarsi a questa regola ferrea.
Ora, se gli esseri umani sono da ritenersi liberi per natura, il fatto che socialmente e politicamente non lo siano è indicativo di una flagrante contraddizione tra potere politico e diritto naturale. E ancora: la contraddizione si insinua nelle pieghe intime delle stesse società democratiche, a misura in cui esse privilegiano le performances e i vincoli di bilancio, a tutto danno del rispetto dei diritti umani e dell'esercizio dei diritti sociali.
I diritti naturali, proprio nel trionfo delle democrazie liberali e post-liberali, sono progressivamente esposti al controllo selettivo e invalidante dei poteri. Tant'è che rapporti di Fondazioni e Associazioni internazionali non fanno che lamentare, annualmente, la violazione dei diritti umani non solo da parte di regimi tirannici e dittatoriali, ma anche di regimi democratici. Con ciò, evidentemente, non si intende instaurare una relazione di identità tra regimi democratici e regimi dispotici, assolutamente non sovrapponibili. Si vuole, piuttosto, segnalare quanto il tema dei diritti umani sia delicato ed esposto a bruschi contraccolpi in tutte le formazioni sociali, qualunque siano i regimi politici che le governano. Ovviamente, le forme concrete e l'intensità con cui i diritti umani vengono compressi o negati varia, a seconda del regime politico.
3. Diritto naturale, rivoluzione, democrazia
Non certo casualmente, la riaffermazione dei diritti naturali e inalienabili dell'uomo si accompagna, in epoca moderna, con delle vere e proprie rivoluzioni (Dichiarazione di Indipendenza americana, rivoluzione americana; Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, rivoluzione francese). Ma già qualche secolo prima, i principi giusnaturalisti di Grozio, Althusius e Pufendorf avevano trovato una rivoluzionaria recezione ordinamentale nell'"Habeas corpus" (1679) e nel "Bill of Rights" (1689) che ebbero un peso non trascurabile nel mutamento del clima culturale dell'epoca (1). La trascrizione in forma giuridica del principio che ritiene gli esseri umani portatori di diritti di libertà irrinunciabili e inviolabili, congeniti nella loro natura, è certamente da intendersi come il primo passo che condurrà alle grandi rivoluzioni borghesi del XVIII secolo.
Ma il diritto naturale ha anche origini cristiane. Il noto pensatore cristiano Francisco de Vitoria, nella seconda metà del '500, proclama che tutti gli uomini e tutti i popoli hanno la stessa natura materiale e spirituale: tutti gli uomini e tutte le popolazioni hanno, pertanto, parità di diritti. Chiaramente, questo pensiero ha un'impronta antiassolutistica ed espone una aperta confutazione della conquista spagnola delle Americhe. Vitoria si spinge ancora più avanti: teorizza lo jus migrandi che sancisce il diritto di migrazione nelle terre nuove (2). Diritto che - giova ricordare - le società democratiche avanzate non intendono riconoscere, limitando e programmando i flussi migratori. Al massimo, sono disponibili a ricondurre la figura del migrante entro l'alveo strettissimo dei diritti di cittadinanza.
È Grozio a superare l'impostazione dell'origine cristiana dei diritti umani: per lui, il fondamento e la fonte di tutti i diritti è la ragione. Ora, non a caso, il superamento dell'origine religiosa dei diritti umani ha attraversato il lungo periodo delle guerre di religione che nel Cinque-Seicento insanguinarono l'Europa. La guerra qui è dichiarata espressamente come diritto a professare apertamente la propria fede. Successivamente, la libertà di fede si sviluppa in libertà di coscienza, destituendo progressivamente i diritti umani del loro fondamento religioso. Può dirsi che con Locke, nel XVII secolo, questo processo si compia definitivamente. Il diritto viene razionalmente fondato sui diritti naturali, senza avere alcuna ascendenza divina. Per Locke, difatti, gli uomini sono tra loro uguali, in virtù di un diritto di natura, non già di attribuzioni divine. Gli uomini sono ritenuti tra di loro eguali in diritto e tutti sono liberi nella loro coscienza. Il che indica che ognuno deve rispettare la libertà dell'altro. Da quest'epoca in avanti, il concetto di libertà di coscienza si va sempre più accompagnando con quello, altrettanto importante, di tolleranza.
Ma la tolleranza, allo stesso modo della cittadinanza nei confronti del diritto di migrazione, è un concetto che presenta ancora ampie zone d'ombra. Essa, difatti, implica una polarità tra chi tollera e chi è tollerato. Si stabilisce, così, una gerarchia sociale e di valori: chi tollera è situato su un piano superiore; chi è tollerato, su uno inferiore. La gerarchizzazione qui implica una sfera di cittadinanza fatta a strati che si articola, dall'alto in basso, tra livelli alti, medi e bassi. I processi di inclusione ai diritti e alle libertà perdono il loro carattere di universalità e si fanno selettivi. La tolleranza ha questo vizio costitutivo: include sotto forma di assimilazione e sopporta con crescente assillo le figure sociali portatrici di valori diversi, se non divergenti. Ma essere tollerato non significa propriamente essere accettato ed incluso socialmente e culturalmente. Al contrario, la tolleranza ha qui il difetto di sospingere sempre più verso i margini o l'emarginazione vera e propria crescenti categorie e fasce di cittadinanza.
Ed è la tolleranza il rifugio estremo entro cui si trincerano le società democratiche, nel loro non prendere in carico il problema dei diritti umani, soprattutto nell'attuale epoca della globalizzazione. Il giusnaturalismo e le teorie dei diritti universali avevano indissolubilmente unito cittadino e persona. Il cittadino è titolare di diritti, in quanto persona: questo è vero, particolarmente, per la Dichiarazione americana del 1776 e la Dichiarazione francese del 1789. Non si hanno diritti di cittadinanza, se prima non sussistono diritti umani. Alcun diritto di cittadinanza può essere esercitato, se vengono negati o limitati i diritti umani. Da questo punto di vista, come ben ha mostrato N. Bobbio, lo Stato sociale democratico non mantiene tutte le sue premesse e promesse, pur avendo vinto molte sfide (3).
4. Diritti umani e democrazia cosmopolitica
Ora, da qualche decennio, si va discutendo del superamento dei limiti della democrazia a cui abbiamo fatto cenno, ricorrendo alla prospettiva della democrazia cosmopolitica (4) che, sola, sarebbe capace di mettere all'ordine del giorno il rispetto dei diritti umani. La prospettiva intreccia più piani di discussione: in particolare, fa intersezione con la teoria delle relazioni internazionali e le teorie e ricerche sulla pace; come vedremo nei percorsi didattici approntati su questi temi specifici.
Possiamo considerare la democrazia cosmopolitica una versione non fedele del progetto di "pace perpetua" di Kant; come vedremo nei percorsi didattici dedicati alla pace. Ma, ora, al di là delle difficoltà ad essa intrinseche, va osservato che i nodi e i problemi di democrazia che non si riescono a sciogliere o recidere a livello nazionale, ancor più difficilmente lo possono essere su quello internazionale. La democrazia cosmopolitica presuppone un ordine internazionale che riconosca una sovranità superiore che internazionalizzi i diritti umani. E la prospettiva di un decisore universale con attribuzioni giurisdizionali cosmopolitiche non si configura come un "bene in sé". Più che risolverli, universalizza i dilemmi e le insufficienze degli Stati democratici nazionali in tema di riconoscimento ed esercizio dei diritti umani.
Con l'elezione del custode della sovranità cosmopolitica si darebbe corso ad una concentrazione planetaria del potere. Senza risposta continuerebbero a rimanere le questioni cruciali:
Quando i diritti naturali e sociali e gli obblighi di solidarietà non trovano piena applicazione a livello locale ("a casa nostra"), diventa vano sperare o pretendere che vengano recepiti a livello globale ("a casa degli altri"). Basta porre mente alla circostanza elementare che non tutti i paesi aderenti all'Onu hanno abolito la pena di morte e/o espressamente dichiarato fuori legge la tortura.
Il rischio implicato dalla democrazia cosmopolitica è assai rilevante e, sulla scia di Kant, ne è perfettamente consapevole J. Rawls, per il quale il governo mondiale:
Note
(1) I due "atti" si inseriscono nella tradizione anglo-sassone, iniziata nel 1215 con la "Magna Charta libertatum", concessa da Giovanni Senza Terra e che prevedeva una lunga lista di libertà per i baroni. La linea ispirativa di fondo è quella della limitazione del governo attraverso il diritto. Difatti, l"Habeas corpus" garantiva i cittadini da arresti arbitrari e non giustificati da prove di reato inoppugnabili; il "Bill of Rights" redistribuiva i poteri tra sovrano e Parlamento.
(2) Su queste basi, Vitoria arrivò a teorizzare la "guerra giusta" contro i popoli che si opponevano al diritto di migrazione. Se la "conquista spagnola" delle Americhe veniva criticata, non altrettanto lo erano le guerre dei conquistatori spagnoli contro le popolazioni locali che non erano disposte a rispettare il diritto di migrazione. In nome della parità dei diritti, si sottoponeva a confutazione la "conquista", ma si giustificava la "guerra". Un paradosso, in un certo senso, fondativo, nel cui solco hanno scavato le "guerre umanitarie" del XX secolo e le "guerre per l'esportazione della democrazia" dell'inizio del XXI.
(3) Su questo aspetto esemplare della lezione di N. Bobbio, cfr. A. Chiocchi, La concezione della democrazia di Norberto Bobbio. Scritti degli anni '80 e '90, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 2005; originariamente comparso nel precedente numero di "Società e conflitto". Si rimanda a questo testo per la ricostruzione della bibliografia bobbiana sull'argomento.
(4) Chi, in Italia, ha
particolarmente insistito sulla questione è stato N. Bobbio, di cui si veda
soprattutto: Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il
Mulino, 1979; L'età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990. Come è noto, Bobbio si ispira ai contributi di I. Kant (Per la
pace perpetua, Milano, Feltrinelli, 2003) e di H. Kelsen (La pace
attraverso il diritto, Torino, Giappichelli, 1990).
Per la delineazione di una prima mappa della problematica, secondo chiavi di
lettura non omogenee, cfr. U.
Allegretti, Globalizzazione e sovranità nazionale, "Democrazia e
diritto", n. 3-4, 1997; G. M. Cazzaniga (a cura di), Metamorfosi della
sovranità. Tra Stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali, Pisa, ETS,
1999; L. Bonanate, Democrazia tra le nazioni,
Milano, Mondadori, 2001; Id., Internazionalizzare la democrazia dei diritti
umani, in L. Ferrajoli (a cura di), Diritti fondamentali, Roma-Bari,
Laterza, 2001; G. Cavallari (a cura di), Comunità, individuo e
globalizzazione. Idee politiche e mutamenti degli Stati contemporanei,
Firenze, Carocci, 2001; L. Ferrajoli, Ipotesi per una democrazia
cosmopolitica, in G. M. Cazzaniga (a cura di), Metamorfosi della
sovranità, cit.; R. Falk, Per un governo umano. Verso una
nuova politica globale, Trieste, Asterios, 1999; V. Ferrari-P. Ronfani-S. Stabile (a cura di), Conflitti
e diritti nella società transnazionale, Milano, Angeli, 2001; J. Habermas, L'inclusione
dell'altro, Milano, Feltrinelli, 1998; Id., La costellazione
postnazionale, Milano, Feltrinelli, 1999; D. Held, Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo
cosmopolitico, Trieste, Asterios, 1999; N. Irti, Norma
e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001; B. Pastore, Diritti umani e
"leggi dei popoli", Annali dell'Università di Ferrara - Scienze
giuridiche - nuova serie, 1999; F. Viola, Etica e metaetcia dei diritti umani,
Torino, Giappichelli, 2000; D. Zolo, Cosmopolis: la prospettiva del
governo mondiale, Milano, Feltrinelli, 1995; Id., Globalizzazione,
Roma-Bari, Laterza, 2004.
(5) J. Rawls, Il diritto dei popoli, Milano, Ed. Comunità, 2001. Ancora più incisiva è la critica del modello di sovranità globale svolta da D. Zolo: cfr. Cosmopolis: la prospettiva del governo mondiale, cit.; I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Roma, Carocci, 1998.