INTERNET, L'ITALIA E L'EUROPA

di Antonio Chiocchi

1. Le questioni sul tappeto - 2. La comparazione tra editoria tradizionale ed editoria telematica - 3. Il peso della direttiva 31-2000-CE - 4. Conclusioni minime

 

1. Le questioni sul tappeto

Sulle pagine elettroniche di Interlex del 26 aprile e del 10 maggio scorsi, si è svolta una interessante discussione tra S. Valentini e G. Scorza, avente per tema, ancora, la recentissima legge sull'editoria 62/2001. In proposito, si riscontrano dei pareri discordanti tanto nel giudizio di merito sulla legge quanto sul suo carattere eccentrico rispetto alla recente direttiva comunitaria 31-2000-CE sul "commercio elettronico". Sullo sfondo, però, campeggia un dissenso sostanziale intorno alla nozione di "informazione on line" e sulla legittimità o meno di sottoporre a regole restrittive l'universo dell'informazione telematica.

In sintesi, le posizioni sul tappeto sono così riassumibili:

a) Valentini

  1. la nuova legge estende all'informazione on line la nozione di giornale stampato;
  2. il che provoca la "messa al bando" dei "notiziari web", finora non assoggettati alla legge sulla stampa 47/1948;
  3. con la pesante penalizzazione della libertà di informazione, di cui il web era stato un tassello fondamentale;
  4. tuttavia, è possibile legittimamente aggirare le prescrizioni della nuova legge, facendo esplicito riferimento alle norme contenute nella direttiva 31-2000-CE, la cui entrata in vigore è prevista per il gennaio del 2002;
  5. tali norme, difatti, definiscono i "servizi della società dell'informazione" (SSI);
  6. l'informazione on line, in quanto prodotto immateriale, non è equiparabile al trasferimento di un bene strumentale e, quindi, finisce col ricadere nella nozione di SSI, per i quali non viene fatto obbligo di alcuna registrazione.

b) Scorza:

  1. la nuova legge è mal scritta e confusionaria; ma non è lecito attribuirgli intenti censori;
  2. eccessivi sono stati, dunque, gli allarmismi e le polemiche che l'hanno accolta;
  3. la polemica potrebbe avere un effetto di paralisi e disincentivazione nell'uso di massa della rete, avversando una legge che, pure, si uniforma ad un "principio corretto";
  4. il "principio corretto" affermato dalla legge è il seguente: "l'editoria e l'informazione telematiche debbono essere assoggettate alla medesima disciplina dettata per le corrispondenti attività del mondo reale, ovviamente, adottando le opportune accortezze attuative rese necessarie dalle peculiarità del mezzo";
  5. poiché "Internet è solo un mezzo", deve valere anche per esso il "fondamento giuridico" che disciplina i "mezzi" equipollenti che operano nel mondo reale.

Nella posizione di Valentini, è fatta con chiarezza rimarcare la differenza di qualità tra il "mondo reale" ed Internet. Scorza, pur riconoscendo le diversità sussistenti, ritiene necessario l'approntamento di un unico meccanismo ordinatore e disciplinatore; principio che egli trova salvaguardato, appunto, dalla legge 62/2001.

Sulla 62/2001 ci siamo già soffermati in La libertà di espressione e Internet. Qui diciamo soltanto che le valutazioni attenuative di Scorza non ci sembrano convincenti, poiché omettono di analizzare le strutture giustificative e finalistiche della legge. Siamo al cospetto di un testo non semplicemente "pasticciato" e "mal scritto", ma pericoloso in quanto ad effetti politici, culturali e sociali.

Resta ora da approfondire la problematica che ha fatto da "sfondo" alla discussione tra Valentini e Scorza.

 

2. La comparazione tra editoria tradizionale ed editoria telematica

Un buon punto di partenza è rappresentato da una importante precisazione di A. Monti, secondo cui: "è il prodotto che fa la differenza". Come fa opportunamente rilevare Monti, il prodotto telematico è indipendente dal supporto e, in quanto tale, è trasferibile con effetto immediato su tutti i tipi di supporto. Il prodotto editoriale tradizionale no: esso instaura, dice Monti, un rapporto biunivoco col supporto cartaceo, dal quale non può affrancarsi.

La matrice del mezzo ha, quindi, un valore sostanziale, diversamente da quanto ritenuto da Scorza. Le tecnologie elettroniche hanno inaugurato quella che McLuhan ha pregnantemente definito l'era del "villaggio globale". Negli ultimi decenni, dal "villaggio globale" siamo transitati alle "società globali" e alle "città globali", nelle quali il nesso tra medium e messaggio si è fatto più intenso, complicato e assorbente che mai.

Nella situazione di complessità elementare del "villaggio globale", potevamo ancora dire che il medium è il messaggio; nella situazione di complessità reticolare delle società globali, il medium diventa una componente della biocultura e della biotecnologia che caratterizza gli ambienti sociali entro cui siamo calati. Esso, quindi, non si risolve unicamente e semplicisticamente nel messaggio; bensì attraversa e riannoda l'ordito delle relazioni sociali e comunicative.

Il cyberspazio è una delle conseguenze più macroscopiche di questo nuovo ordine di fenomenologie sociali e culturali. Del cyberspazio Internet è una delle nervature essenziali. Ciò che si muove nel cyberspazio risponde ad inputs e output diversi da quelli che muovono il mondo reale. Si tratta di due "grandezze" incommensurabili. Altro è essere mezzo nel mondo reale; altro è essere mezzo nel cyberspazio.

Con questo non si vuole sostenere la tesi unilaterale che tra le due dimensioni regni un rapporto di incomunicabilità assoluta. Si vuole soltanto ribadire che si tratta di mondi non sovrapponibili, la cui messa in comunicazione chiede l'applicazione di regole flessibili che ne rispettino le peculiarità, per porle in comunicazione.

Il percorso che fa la legge 62/2001 è esattamente il contrario. Stabilisce un principio unificatore sul terreno del mondo reale, a cui uniforma quello virtuale. È un'insensatezza logica, un arbitrio semantico ed un atto autoritativo di grande intensità. Equivale, in sostanza, alla cancellazione via legislativa della diversità irriducibile del cyberspazio.

Non si dà equipollenza tra comunicazione telematica e comunicazione tradizionale. Ricondurle allo stesso principio unificatore, per di più, modellato secondo le esigenze anacronistiche della carta stampata, è un arbitrio dalle conseguenze negative incalcolabili. Spostato risulta il rapporto di priorità tendenziale tra le forme tradizionali e quelle innovative della comunicazione. È come se alla testa del treno si volessero mettere le carrozze al posto della locomotiva motrice: il risultato è il blocco del movimento.

Due sono i vizi di fondo che accomunano le posizioni affermate dalla 62/2001 e quelle espresse da Scorza:

a) la devalorizzazione della comunicazione telematica;

b) la compressione dei potenziali della telematica a favore dei cittadini e della libertà di espressione.

Vizi che hanno alimentato il "sospetto" che nel mirino sia proprio l'anima liberatoria e libertaria della rete. Certo, di "sospetti" non si vive e il "sospetto" è un cattivo consigliere. Non rimane, pertanto, che attenersi ai fatti ed interpretarli nella loro portata, evitando retropensieri. Ed è un fatto che la 62/2001 sia lesiva della libertà di espressione della rete. Qui non fa obbligo esaminare quali siano e siano state le intenzioni del legislatore.

Certo, registriamo notevoli dosi di analfabetismo telematico da parte dei decisori pubblici, a tutti i livelli di distribuzione del potere. Ma quest'argomento non può valere quale giustificazione; semmai, è un'aggravante. Altrettanto dicasi per i "santuari" del potere culturale ed editoriale. Ora, dobbiamo mettere in correlazione strettissima tale analfabetismo con la paura di perdere prerogative di potere, proprio a causa dell'affermazione di un "mezzo" che, tra l'altro, non si conosce bene e che, tuttavia (o proprio per questo), si ambisce a governare. La miscela, come si vede, è esplosiva.

Come faceva notare G. Livraghi, in uno dei suoi tanti e pungenti interventi, qui il problema dei poteri politici e culturali si esprime sotto forma di interrogativi inquietanti: come sopravvivere, quando i cittadini possono avere libero accesso al controllo delle fonti? Si potrebbe dire che qui il "re è nudo": ecco perché vuole "coprire" e "coprirsi" con regole, norme, controlli, censure etc. Il guaio è, come osserva ancora Livraghi, che la "normomania" è fondamentalmente funzionale alla creazione di nuovi privilegi, attraverso cui sono salvaguardati vecchi e nuovi corporativismi. Ma ricordiamolo: i privilegi fungono da sacca di contenimento che alimenta la corruzione della sfera pubblica.

 

3. Il peso della direttiva 31-2000-CE

L'intento dichiarato della direttiva è quello di assicurare "lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne", quale "strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei" (considerando 1). Per questo, appare incentrata sullo sviluppo del commercio elettronico, all'interno di cui uno spazio particolare è accordato alla definizione e alla diffusione dei servizi della società dell'informazione.

E, difatti, si precisa subito:

La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione (considerando 2).

E ancora:

La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale (considerando 8).

Quello che, ora, ci preme sottolineare è che la tutela e la diffusione dei servizi della società dell'informazione vengono inserite esplicitamente nell'alveo del rispetto e della valorizzazione della libertà di espressione:

La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri (considerando 9).

È lecito assumere, allora, che l'ambito di diffusione dei SSI è quello relativo all'esercizio della libertà di espressione. Questo il contesto base entro cui ci muoviamo e che fa da "contenitore" alla definizione di SSI:

Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (considerando 17).

Ancora più illuminante è la delimitazione del "campo attuativo" entro cui si dà la diffusione reale dei SSI:

I servizi della società dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività economica, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell'informazione comprendono anche la trasmissione di mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi (considerando 18).

Non inessenziale, al fine del pieno e corretto inquadramento dei SSI, è la definizione di destinatario di servizio:

La definizione "destinatario di servizi" copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da parte di persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali (considerando 20).

Avvicinandoci al nostro tema, dobbiamo ora rilevare come la direttiva non ponga in capo ai SSI nessun obbligo di registrazione; anzi, si spinge fino alla dichiarazione del "principio di assenza di autorizzazione preventiva":

Gli Stati membri garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente (art. 4/1).

Non ci sembra che, in merito, possano sussistere dubbi. Per il resto, possiamo concludere, ricordando che l'articolato della direttiva ruota intorno all'esigenza di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (in particolare, il Capo I: "Disposizioni generali" ed il Capo II: "Princìpi").

Nell'essenziale, questo il "peso" della direttiva, per quel che più direttamente concerne il nostro argomento di discussione.

 

4. Conclusioni minime

Sulle conseguenze applicative concrete della direttiva le opinioni di Valentini e Scorza divergono nettamente. E lo si è già visto. La posizione di Valentini ci sembra più convincente; quella di Scorza, invece, ci pare fondata su una non puntuale lettura del testo in questione. Ma, più che intervenire nella polemica, ci preme qui soltanto fornire un parziale contributo all'approfondimento del tema.

In primo luogo, secondo le definizioni e i campi attuativi della direttiva, ci sembra pertinente inglobare l'informazione on line nel novero dei SSI (come fa Valentini). Già sul piano semantico, la trasmissione di informazioni attraverso il mezzo elettronico costituisce lo specifico di un servizio della società dell'informazione.

In secondo luogo, il passaggio al piano ermeneutico non può che registrare l'asimmetria semantica tra prodotto e servizio di informazione, in quanto qui risulta integrata una differenza basale cruciale: quella tra attività materiale e attività immateriale.

In terzo luogo, tanto sul piano semantico che su quello ermeneutico, è fin troppo palese che i servizi della società dell'informazione rientrino tra le attività immateriali, di contro ed in interazione con le attività materiali fornite in altri e diversi comparti del vivere sociale.

Per le mutazioni intervenute nei modi del comunicare e del produrre nelle società globali e per la combinazione dei motivi semantici ed ermeneutici appena illustrati, è indubbio che i notiziari ed i periodici on line debbano rientrare a pieno diritto nei SSI. Ciò non è senza conseguenze. Significa che le restrizioni ex l. 62/2001 alla libera circolazione, espressione e diffusione dell'informazione on line (quale SSI) contrastano con il diritto comunitario; in particolare, con l'art. 4/1 della direttiva 31-2000.CE. Il ragionamento di Valentini ci pare, dunque, corretto.

Francamente speciosa — e spiace dirlo — pare l'argomentazione contraria di Scorza, secondo cui alcuna restrizione sarebbe imputabile alla l. 62/2001, visto che essa introduce il principio di unificazione tra editoria tradizionale ed editoria telematica. La restrizione sta proprio nell'unificazione, per il fatto che essa riduce a sostanza comune due entità altere.

Se rimane ancora aperto il campo della discussione sulla legittimità e legittimazione delle restrizioni ancora in vigore per effetto della legge sulla stampa 47/1948, nonostante il loro profilo anacronistico ed il loro retaggio corporativistico, non si può assoggettare il mondo delle tecnologie e dei mezzi di informazione e comunicazione elettronici a regole antiquate, antieconomiche e, soprattutto, carenti in fatto di democraticità e di libero accesso all'espressione, informazione e comunicazione.

Se si avverte l'esigenza di una normazione dei nuovi mezzi di espressione della libertà di informazione e comunicazione, non si guardi il passato; bensì il presente ed il futuro. Ci si attenga, almeno, alle direttive CE. Il principio di unità sta qui; non altrove.

È vero, peraltro, che la stessa direttiva 31-2000-CE, come ricorda Scorza, chiarisce di non essere "rivolta ad incidere sui princìpi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione" (considerando 9). Tuttavia, non si può sottacere che il legislatore italiano, con la l. 62/2001, ha operato in flagrante violazione della direttiva CE in questione. Se, per un momento ed in linea meramente ipotetica, si può concordare sul valore non retroattivo delle norme comunitarie, nella fattispecie la legge nazionale è successiva alla direttiva comunitaria. Il legislatore nazionale si trova, quindi, in una classica situazione di violazione dei dettami normativi stabiliti dal legislatore comunitario.

Ma, come si sa, le norme comunitarie hanno il vincolo dell'obbligatorietà temporale. Agli Stati membri è fatto obbligo riadeguare progressivamente nel tempo la loro legislazione in conformità di quella comunitaria. Più che il carattere della retroattività, le norme comunitarie hanno il profilo della pluritemporalità. Nel senso che non cadono in prescrizione ed obbligano gli Stati membri in linea permanente. E, dunque, i riadeguamenti a cui gli Stati nazionali non ottemperano oggi si profilano come obbligazioni per il domani.

Passiamo ad affrontare, ora, il secondo problema sollevato da Scorza. È vero che la direttiva 31-2000-CE non intende interferire con le legislazioni nazionali in tema di libertà di espressione. Ma questo punto non è mai stato in discussione. Piuttosto, va sollecitato un approfondimento dei profili costituzionali della l. 47/1948 (e, dunque, della l. 62/2001), in tema della libertà di manifestazione del proprio pensiero, "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", come sancito dall'art 21 della nostra Costituzione.

Sull'argomento, v'è da registrare un doppio difetto di costituzionalità e legittimità: a) a monte, rispetto alla nostra Costituzione; b) a valle, nei confronti del diritto comunitario. E sono proprio questi due deficit a costituire i limiti insanabili della recente legge sull'editoria e delle argomentazioni finora poste a suo sostegno.

 

(maggio 2001)

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