1. Il dibattito sui poteri dell'Agcom
In questo ultimo anno, si è sviluppato un dibattito assai acceso sui fondamenti di libertà di cui la rete è, insieme, garante e frontiera di sviluppo. Per contenuti, rilevanza e toni la discussione fa il paio con quella avvenuta nella primavera di dieci anni fa, allorché la nuova legge sull'editoria del 2001 equiparò i "prodotti digitali" ai normali (e cartacei) "prodotti editoriali", cercando di vincolarli al rispetto della legge sulla stampa del 1948, la quale faceva e fa obbligo alla registrazione di tutte le testate giornalistiche. La legge del 2001 poneva dei seri limiti alla libertà di espressione e creazione ed estendeva tali limiti allo specifico del web, con una sostanziale incomprensione e compressione dei nuovi diritti di libertà che hanno accompagnato la nascita e la proliferazione di Internet (1). Molti dei limiti, delle carenze e delle strumentalizzazioni presenti nel dibattito del 2001 sopravvivono nella discussione attuale che non riguarda soltanto l'Italia, ma si estende a tutto il mondo. Da anni è in atto, sul piano globale, un preoccupante tentativo di restringere normativamente i diritti di espressione della rete, assoggettandola ad una governamentalità che la pone sotto il controllo dei vari esecutivi nazionali e degli interessi sovranazionali delle major, spacciando il tutto come lotta alla pirateria, alla pedopornofilia, all'anonimato e per la difesa della "proprietà intellettuale".
Il corso degli eventi sta scritto nel percorso che è partito dal cd. "decreto Romani" sull'audiovisivo dell'1 marzo 2010 (D. Lgs. n. 44/2010) ed è sfociato nella delibera 668/10 dell'Agcom del 17 dicembre 2010. Procediamo ad analizzare succintamente l'intreccio dei due eventi, iniziando dal decreto Romani sull'audiovisivo (2).
1 a) Il decreto Romani
Come è noto, il decreto Romani si muove sotto l'impulso di adeguare l'ordinamento italiano alla Direttiva comunitaria 2007/65/CE, riguardante la disciplina dei servizi audiovisivi forniti sia nella versione analogica, sia nella versione digitale (3). Occorre precisare subito che la Direttiva comunitaria regola lo specifico della trasmissione televisiva in diretta (live streaming), della trasmissione televisiva in Internet (webcasting), del video "quasi su domanda" (near-video-on-demand) e del video on demand (considerando 20 del "preambolo"). L'operazione ermeneutica e, insieme, di trasnfert operata dal decreto Romani è stata quella di estendere indebitamente ad Internet i dettami comunitari circoscritti alla televisione. Di conseguenza, tutti i siti che pubblicano contenuti audio-video (da Youtub fino ai più piccoli blog) sono classificabili come televisone, con la conseguente estensione delle norme che ne regolano il funzionamento. Il web viene considerato, erroneamente e strumentalmente, un mero spazio di comunicazione video-digitale e, in quanto tale, sottoposto ai vincoli e controlli che ne normano la vita e le attività. Abbassare il web a mero spazio di comunicazione digitale significa minarne l'interattività, la creatività e la libertà di espressione; significa disconoscerne gli attributi più originali e ricchi; significa predeterminarne i flussi relazionali in maniera verticistica, trasformando il cybernauta in un mero fruitore di servizi preconfezionati e controllati gerarchicamente. Ma sul complesso di tali problematiche ritorneremo più articolatamente in seguito. Continuiamo l'esplorazione dei contenuti essenziali del decreto.
Prendiamo in considerazione la nozione di "servizio di medium audiovisivo" fornita dal decreto (articolo 4, comma 1, lettera a). L'ermeneutica trasformista che anima il decreto dà luogo a classificazioni categoriali per esclusione differenziale, stabilendo i mezzi da considerare come "servizio medium audiovisivo" e quelli esclusi da tale campo definitorio. Come è stato fatto opportunamente notare: «È una tecnica di normazione assolutamente inadeguata alla materia di cui si tratta: la tecnologia va più in fretta del legislatore e, quindi, già domani mattina, dinanzi ad una nuova piattaforma di condivisione di contenuti audiovisivi - ipotizziamo un video-twitter - occorrerà provare a collocarla in una delle categorie escluse e qualora, come appare probabile, ciò non risulti possibile, qualificarla come "servizio media audiovisivo", con ogni conseguenza per il suo gestore» (4).
E veniamo al tema del diritto d'autore che ci sta particolarmente a cuore e che finisce col ruotare nell'angustia del campo che abbiamo appena delineato. Il decreto dedica un articolo specifico alla "protezione del diritto d'autore" (art. 6), innovando la legislazione in materia, con l'introduzione dell'art. 32-bis nel decreto legislativo n. 177/2005. Ebbene, l'art. 32-bis prevede che:
Tutti i siti che forniscono sul web informazioni a mezzo video vengono equiparati alle TV e l'applicazione del diritto d'autore finisce, così, blindata in un campo anacronistico che non corrisponde affatto alla realtà di Internet. In sovrappiù, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni viene impropriamente chiamata ad emanare delle regole in via puramente amministrativa, eludendo smaccatamente i canali giuridici e giurisdizionali legittimi. La volontà politica del decreto è palese: assumere il controllo politico della rete, nello stesso modo con cui si dispone del controllo delle testate giornalistiche e televisive.
Che questo sia un obiettivo di rilevanza strategica nella attuale situazione politica ed economica nazionale ed internazionale è dato dal fatto che, in Italia (ma non solo), i media cartacei e televisivi a maggiore diffusione sono sempre più screditati, vista la loro crescente sudditanza ai "poteri forti". L'informazione libera, ormai, circola solo sul web, nei cd. paesi avanzati come in quelli arretrati. La "primavera africana" ne è stato solo l'ultimo e clamoroso esempio. Assoggettare il web, trasformandolo in un semplice medium televisivo, vuole dire mettere il bavaglio alla sua libertà e soffocare, sul nascere, la mobilitazione e la critica nei confronti dei centri di decisione politica, economica e finanziaria.
Non casualmente, sin dalle prime stesure del testo, il decreto Romani è finito nel mirino dei media internazionali. In particolare, il "Time" ha classificato il decreto come una esemplificazione perfetta dell'incapacità della classe dirigente italiana di "comprendere la rivoluzione di Internet"; una classe dirigente giudicata totalmente imbalsamata nel cultural divide, terrorizzata dall'energia libertaria dei nuovi mezzi di free communication (5). Se una autorità puramente amministrativa, qual è l'Agcom, è chiamata a stabilire il campo di espressione del diritto d'autore e a sanzionare chi da esso fuoriesce, diventa ben chiaro che la libertà di informazione, comunicazione ed espressione sul web ha i giorni contati. Oscurare o filtrare, per via amministrativa, i siti ritenuti colpevoli di trasgressione è la strada maestra da seguire che l'esecutivo indica all'Agcom. Una strada, si tratta di aggiungere, chiaramente antidemocratica e liberticida.
A proposito del ruolo di controllore che il decreto istituisce per l'Agcom, l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) ha parlato esplicitamente di "grande fratello sul web"; un parere non dissimile era già stato espresso da G. Scorza, il quale aveva definito Agcom lo "sceriffo della rete" (6). Nel delineare per l'Agcom questo improprio ruolo di controllo extragiurisdizionale della rete, l'ermeneutica trasformista del decreto Romani cozza anche contro le Direttive comunitarie sull'AVMSD (Audio Visual Media Services Directive) e sul commercio elettronico, in base alle quali i provider sono esonerati di ogni responsabilità rispetto ai contenuti allocati sui loro server; inoltre, in linea con la manomissione della normativa comunitaria, il decreto omette di precisare che i fornitori di media non sono responsabili delle scelte editoriali di terzi (7).
1 b) La delibera 668/2010 dell'Agcom
In linea con le "direttive" del decreto Romani, l'Agcom il 17 dicembre 2010 ha emanato una apposita delibera, con la quale dichiara la volontà di fissare gli elementi essenziali riguardanti l'esercizio delle sue competenze nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, aprendo sulla tematica una apposita consultazione pubblica. La delibera si avvale di due allegati:
Ai fini del discorso che stiamo tentando di svolgere, è chiaramente rilevante l'allegato B che è quello che ha suscitato maggiore attenzione e sollevato molteplici perplessità. Tralasciamo per ora di occuparci dell'ideologia mercatistica anacronistica di cui fa sfoggio l'Autorità e concentriamoci, invece, sui "compiti di esercizio" che nell'allegato l'Autorità delimita per se stessa, partorendo per clonazione un profilo extra-istituzionale, anziché attenersi al mandato istituzionale assegnatogli dall'ordinamento.
Già nella premessa del documento, l'Autorità assume che il legislatore le avrebbe assegnato «ampi poteri in termini di prevenzione, anche generale, e accertamento delle violazioni della disciplina che tutela la libertà intellettuale», ritagliando per se stessa un ruolo teso a «favorire l'azione di sintesi tra gli interessi degli autori da un alto, e quelli dei consumatori/utenti dall'altro», per consentire la «corretta fruizione dei contenuti sulle reti di comunicazione elettronica». Pur consapevole dei limiti di una strategia meramente repressiva, l'Autorità non va al di là della messa in piano di una «azione di contrasto tesa alla rapida eliminazione dalle reti dei contenuti contro la legge».
Vediamo come, su un punto specifico chiave, l'Autorità traduce i suoi poteri di vigilanza, desumendoli nominalmente dal D. Lgs, n. 70/2003 che ha recepito la Direttiva comunitaria sul commercio elettronico (di cui si è già detto prima) e dalla legge n. 128/2004 ("Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"). Seguiamone il ragionamento conseguenziale: l'Autorità «in quanto autorità amministrativa "dotata di poteri di vigilanza", ritiene pertanto di essere legittimata, impregiudicato l'intervento dell'autorità giudiziaria, ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti Internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l'autorizzazione del titolare». In realtà, più che dalla legislazione comunitaria, l'Autorità fa esplicitamente discendere i suoi "poteri di vigilanza" dal decreto Romani che, come abbiamo visto, le attribuisce compiti e poteri extra-istituzionali che non hanno riscontro in altri paesi e che, come abbiamo visto, violano apertamente le Direttive comunitarie. Essa, infatti, si rifà esplicitamente alla facoltà conferitagli dal decreto Romani di «emanare le "disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti"» (9), alla cui base sta la generazione del suo profilo di "sceriffo della rete". Il potere di vigilanza dell'Autorità, nell'attuazione del decreto Romani, si prolunga in potere regolamentare. Di ciò l'Autorità è perfettamente consapevole ed esercita con prontezza e coerenza le nuove funzioni di controllo extra-giurisdizionali attribuitele (10). A base degli interventi selettivi di rimozione immediata dalla rete di contenuti ritenuti illegali, l'Autorità pone semplicemente la «verifica della presenza - non autorizzata - su un sito di contenuti protetti da copyright».
Per dare un'idea del carattere sperimentale orribilmente regressivo della delibera, è sufficiente osservare che in alcun paese a democrazia parlamentare è contemplato un intervento repressivo di questa natura (11). Nemmeno la contestatissima "legge Hadopi", fortemente voluta da Nicolas Sarkozy e fortemente limitativa delle libertà di Internet, ha predisposto un intervento censorio dal carattere così ampio e con una immediatezza esecutiva di questa portata (12).
L'Onu, per parte sua, con un recente Rapporto ha dichiarato l'accesso a Internet un diritto umano universale e, quindi, inviolabile, invitando i governi a rimuovere tutti gli impedimenti che ne ostacolano il pieno e libero uso (13). Secondo il relatore speciale Frank La Rue, autore del Rapporto Onu, l'accesso universale a Internet potrebbe «migliorare la trasparenza nella gestione del potere, l'accesso alle informazioni, e facilitare la partecipazione dei cittadini nella costruzione di società democratiche» (14). E ancora: Internet è uno «strumento indispensabile per realizzare una serie di diritti umani, la lotta contro la disuguaglianza, e accelerare lo sviluppo e il progresso umano, garantire l'accesso universale a Internet dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati» (15). In altri termini, per La Rue, Internet è uno strumento rivoluzionario (16). Stanno scritte appunto qui le ragioni delle contrarietà al free web da parte dei governi nazionali e dei centri di potere transnazionali: nel tentativo di preservare ed estendere l'intangibilità delle loro sfere di comando non possono che cozzare contro Internet, trasformando la rete da strumento di libertà in veicolo di controllo capillare.
2. La discussione sulla decisione ultima dell'Agcom
Sul finire di giugno 2011, la corsa verso una stretta sul diritto d'autore in Internet subisce un'accelerazione, in quanto il garante delle Comunicazioni annuncia che il 6 luglio l'Autorità avrebbe attuato i nuovi regolamenti censori previsti dalla delibera 668/2010, procedendo ad una deliberazione ad hoc (17). Contro questa minaccia, nella rete si sviluppa una grande mobilitazione. Forse, è più esatto dire che si estende la mobilitazione di Internet contro le strategie dell'Agcom e gli imperativi dell'esecutivo, di cui le prime sono una puntuale diramazione (18).
Quali fatti nuovi erano intervenuti? L'Agcom aveva prospettato il varo di una nuova bozza e l'avvio di un nuovo giro di consultazioni. Invece, nell'incontro che ha con esponenti di organizzazioni e associazioni della società civile che si occupano dei diritti e delle libertà in Internet, il presidente Corrado Calabrò manifesta l'intenzione di procedere all'approvazione in tempi rapidi delle delle tanto contestate "linee guida" (19). Nello stesso periodo, viene esautorato il consigliere relatore Nino D'Angelo, in conflitto con il presidente e gli altri consiglieri, proprio sulle norme da attuare in tema di diritto d'autore e Internet.
Segnali premonitori si hanno già a metà giugno, in sede di presentazione, da parte del presidente Calabrò, della relazione annuale al Parlamento sulla regolamentazione della rete fissa. In essa, il presidente lancia il monito che il diritto a Internet non abbia a ridursi «a una vuota proposizione, ma abbia in sé la complessità reale della nuova sfida e non l'inutile saccenza dell'etichetta da esibire ... questo diritto non può e non deve strangolare il diritto di proprietà delle opere dell'ingegno. I due diritti devono trovare un modus (con)vivendi» (20).
La procedura di consultazione pubblica avviata dalla delibera 668/2010 è stata infruttuosa, non perché critiche costruttive e suggerimenti siano mancati; quanto per il fatto che l'Agcom non li ha minimamente presi in considerazione, rimanendo ferma sulle sue posizioni di partenza, sbagliate e pericolose. Ecco come si esprime pacatamente e puntualmente J. C. De Martin: «A meno di un cambio di direzione dell'ultimo minuto, l'Italia si appresta a mostrare al mondo come un grande Paese democratico possa distrarsi al punto da permettere a un'autorità amministrativa, invece che ad un giudice, di decidere cos è lecito pubblicare. ... È davvero concepibile che possa essere un organo amministrativo, per di più con tempi molto stretti, a decidere, per esempio, se un cittadino possa pubblicare o meno sul suo blog l'estratto di una trasmissione televisiva per finalità di discussione? ... alla pubblica consultazione di inizio d'anno doveva seguire la redazione di una proposta seguita da una nuova consultazione: che fine hanno fatto queste fasi? E perché il relatore del provvedimento, il consigliere Nicola D'Angelo, critico dell'impostazione prevalente in Autorità, è stato esautorato dal dossier senza preavviso e senza motivazione? Su una materia così delicata l'assenza di risposte pesa. ... Come ricordato di recente dall'avvocato generale presso la corte di giustizia europea, Pedro Cruz Villalon, l'art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea recita: "Eventuali limitazioni all'esercizio e delle libertà riconosciute dalla presente Carta devono essere previste dalla legge". L'Agcom è ancora in tempo a fare un passo indietro, lasciando, come è giusto, la parola al Parlamento» (21)
Il punto essenziale è che l'Agcom, più che proteggere effettivamente il diritto d'autore, per esempio, attraverso il riconoscimento agli autori di consistenti aumenti di remunerazione, si schiera come "braccio operativo" dell'occupazione di Internet da parte dei poteri che già controllano il mass media system e il mercato audiovisivo (22). L'enforcement verso cui l'Autorità ha marciato a tappe forzate è finalizzata al conseguimento di di questo obiettivo strategico che, nonostante la mobilitazione della rete, viene saldamente mantenuto (23). Difatti, nella sua delibera del 6 luglio 2011, pur apportando lievi correzioni ai suoi orientamenti originari, l'Agcom continua a proporsi come organo decisionale della rimozione dal web di contenuti ritenuti illegali, bypassando l'Autorità Giudiziaria. Le uniche variazioni significative apportate sono state quella di elevare da cinque a 15 giorni il periodo del contraddittorio e l'apertura di una nuova consultazione pubblica di 60 giorni (24). La rimessa in consultazione del documento è, certamente, da salutare come un fatto positivo e va salutata come un primo risultato raggiunto dalla mobilitazione del popolo della rete. Ma ciò non deve suscitare soverchie illusioni e non può far abbassare la guardia, avendo l'Agcom conservato tutti gli orientamenti di enforcement che hanno caratterizzato i suoi interventi negli ultimi due anni (25). La vigilanza e la mobilitazione devono, dunque, rimanere alte.
I rischi del bavaglio a Internet permangono e sono tutti lì a incombere come una grave minaccia, dal decreto Romani ad andare avanti: «Il potere regolamentare, ovvero quello di dettare nuove norme e non già semplicemente applicare quelle preesistenti in materia di diritto d'autore, deriva all'Autorità dall'attuale art. 32 bis del testo unico sui servizi media audiovisivi, così modificato dal famigerato cosiddetto decreto Romani. ... L'Autorità si è lasciata tirare per la giacchetta dai titolari dei diritti su una serie di contenuti diversi da quelli audiovisivi. ... Ciò significa che, almeno secondo l'Autorità, le nuove norme dovrebbero trovare applicazione non già solo nei confronti dei fornitori dei servizi media audiovisivi e con riferimento ai contenuti audiovisivi, ma bensì in relazione ad ogni genere di gestore di ogni tipo di sito internet ed in relazione a qualsivoglia tipologia di contenuto, giornali inclusi» (26). L'ermeneutica trasformista, che abbiamo già visto operare nel decreto Romani, nello schema deliberato il 6 luglio 2011 dall'Agcom si prolunga in un vero e proprio assalto alla rete, col ricorso ad astuzie di corto respiro. Due sono le "definizioni furbesche" introdotte dalla schema: «La prima è quella di "gestore del sito internet", definito come il soggetto che sulla rete internet presiede alla gestione di contenuti, anche caricati da terzi, e all'organizzazione dei medesimi anche attraverso un loro sfruttamento economico; e la seconda quella di "contenuto", come ogni contenuto sonoro audiovisivo, giornalistico ed editoriale coperto da copyright diffuso su reti di comunicazione elettronica» (27). Il tentativo di dissimulazione è sin troppo smaccato, per non essere prontamente individuato: «Un pugno di caratteri ed il gioco è fatto: norme destinate ad applicarsi solo alle nuove TV finiscono con l'essere applicate alla circolazione di ogni genere di contenuto - da chiunque e comune intermediato - nello spazio pubblico telematico. Siamo di fronte ad un autentico colpo di mano di un'Autorità sempre meno indipendente e, evidentemente, sempre più controllata da pochi, anzi pochissimi, comparti industriali» (28).
Proprio di fronte al permanere delle critiche e delle perplessità Corrado Calabrò, presidente dell'Agcom, in una audizione davanti alle Commissioni Trasporti e Comunicazione del Senato, annuncia una moratoria di fatto della delibera del 6 luglio, con uno slittamento al mese di novembre dell'applicazione del nuovo regolamento. Ecco le affermazioni del presidente: «Il consiglio ha deciso venerdì [22 luglio 2011] di notificare il nostro schema alla Commissione Europea che ha 90 giorni dalla notifica per farci pervenire le sue osservazioni. Vogliamo che il testo non sia nemmeno un centimetro oltre l'orizzonte comunitario. Non riteniamo che lo sia, ma vogliamo il vaglio della Commissione» (29). Sostiene Calabrò: «La nostra proposta ha una base giuridica solida e fondata. Tuttavia abbiamo adottato uno schema iper-garantista e blando, proprio perché c'è un tale intreccio di diritti e libertà. Volevamo eliminare ogni minimo dubbio sull'essere gli sceriffi del web» (30). Calabrò ha, altresì, annunciato che lo schema era stato inviato dall'Autorità alla World Intellectual Property Organization (WIPO), organizzazione internazionale per la tutela della proprietà intellettuale (31). Il tentativo di Calabrò è palese: cercare di aggirare e neutralizzare le critiche ricevute, attraverso la legittimazione dello schema di regolamento e delle scelte censorie in esso contenute da parte di organismi comunitari e internazionali.
A difesa della delibera Agcom del 6 luglio interviene la Siae, con un appello lanciato in rete, nel quale si afferma che l'Agcom: «Non colpisce l'utente e non limita la sua Libertà. Tutela i Diritti e quindi la Libertà di chi crea e produce Cultura. Colpisce l'illegalità. Dà sostegno al commercio legale di diffusione di contenuti digitali attraverso le reti di comunicazione. Aderire a questo Appello è un Dovere per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell'Industria Culturale che nel nostro Paese dà lavoro a circa 400.000 persone» (32).
Su una identica linea di difesa dell'Agcom si schiera la Federazione dell'Industria Musicale Italiana (Fimi), il cui presidente, Enzo Mazza, in una lettera a "Punto Informatico" si chiede: «dove si sarebbero consumati abusi di diritti civili e dove tale procedura sarebbe stata oscura ... Non si comprende quale violazione dei diritti civili vi possa essere dietro al blocco di un sito palesemente illegale come i noti paradisi illegali di giochi, di film e musica che tutti conoscono. Si tratta di siti, come molte inchieste della magistratura hanno già dimostrato, che operano raccogliendo pubblicità e che sono spesso gestiti da vere e proprie imprese criminali fatte di più soggetti collegati con la precisa volontà di delinquere. ... è evidente a tutti che la crescita dell'offerta legale di contenuti, che in Italia prosegue con sempre maggiori piattaforme che offrono contenuti musicali in download e streaming, anche gratuito, non può raggiungere i tassi di UK o Svezia, senza che l'offerta illegale sia messa a i margini o resa inoffensiva» (33).
Ora, va ricordato che le strategie della disconnessione di massa, come quelle adottate nel Regno Unito e in Francia, hanno ricevuto la ferma condanna da parte dell'Onu, nel già citato "Rapporto La Rue". In tale Rapporto, con estreme chiarezza, l'Onu stabiliva la priorità e l'inalienabilità del diritto di connessione rispetto al diritto d'autore. Come ha fatto opportunamente osservare M. Vecchio: «La Rue ha dunque suggerito di abrogare le attuali misure legislative a favore del copyright, per adottare invece testi che risultino più attenti ai diritti civili e politici degli utenti. In altre parole, misure come quelle introdotte in Francia con Hadopi non dovrebbero pensare solo ed esclusivamente agli interessi dell'industria del diritto d'autore. L'accesso ad Internet rappresenterebbe un diritto inalienabile e soprattutto preminente sullo sfruttamento economico delle opere coperte da copyright» (34). La monopolizzazione del diritto d'autore contro il diritto all'accesso universale e alla comunicazione libera: sta qui il vulnus indelebile delle strategie di enforcement portate avanti dall'Agcom e dall'esecutivo; come vedremo meglio nei prossimi paragrafi.
Oltre ai vizi di legittimità, intorno cui ci siamo diffusamente soffermati, vi sono ulteriori fronti problematici che la decisione dell'Agcom apre e non risolve: quelli dell'efficacia e dell'efficienza. Il far web nascerebbe proprio dai procedimenti censori aperti dall'Autorità, privi del necessario rigore e dei necessari approfondimenti e, inoltre, senza il conforto di alcun criterio di economicità di spesa e certezza di risultati. Perplessità di tale genere erano state ripetutamente avanzate al presidente Calabrò che ha fatto e continua a fare mostra di non udire (35). Certezza di risultati e certezza dei diritti: ecco i due grandi assenti nella delibera del 6 luglio 2011 dell'Agcom. Le uniche certezze che ne accompagnano le strategie e l'iter decisionale sono quelle di tutelare gli interessi dei padroni del mercato audio-televisivo e dei loro padrini politici, nel completo disprezzo dei diritti dei cittadini e della libertà di Internet. La certezza del diritto è sostituita qui dalla legge del più forte che, in questo modo, intende spadroneggiare anche nel web.
3. Una digressione storica, estetica e politica
Proviamo ad analizzare i fatti da un punto di vista diverso: quello della libertà di Internet e dell'inalienabilità e universalità del diritto di accesso. Questo punto di vista restituisce il problema alla sua genesi originaria e, soprattutto, lo consegna alle sue dinamiche culturali, storiche e sociali effettive, mettendoci al confronto con la realtà profondamente mutata della nostra epoca (36).
Tuttavia, prima di entrare nel merito della problematica, non è superfluo fare una breve digressione storica, estetica e politica.
T. Jefferson - uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America - ebbe a dichiarare, in una giustamente celebre lettera del 13 agosto 1813 ad Isaac McPherson: «Quando un’idea viene diffusa, nessuno ne possiede meno poiché ogni altro possiede il suo intero. Chi riceve un’idea da me, riceve lui stesso istruzioni senza diminuire le mie: come chi accende la sua candela dalla mia, riceve luce senza lasciare me al buio» (37). Già in precedenza, la costituzione americana aveva chiarito che: «Il Congresso avrà il potere … di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori ed inventori il diritto di esclusiva sulle loro opere (sui loro scritti) e sulle loro scoperte» (38).
R. Stallman, il pionieristico sostenitore del software libero, ha fornito una lettura radicale di questo approccio costituzionale al diritto d'autore. Intervenendo ad un Forum del 2001, ha sostenuto: «Al tempo della Costituzione Americana, si giunse ad un'idea diversa del fine del diritto d'autore, e credo che quell'idea sia stata accettata anche in Inghilterra. Per la Costituzione Americana fu proposto che gli autori dovevano avere un diritto d'autore, un monopolio sulla copia dei loro libri. Questa proposta fu respinta. Invece, fu adottata una proposta fondamentalmente diversa e cioè che, per promuovere il progresso, il Congresso poteva stabilire eventualmente un sistema di diritti d'autore che avrebbe creato questi monopoli. Così i monopoli, secondo la Costituzione Americana, non esistono per il bene di chi li possiede; esistono per promuovere il progresso della scienza. I monopoli sono concessi agli autori come un modo per modificare il loro comportamento affinché facciano qualcosa che sia utile al pubblico. Così l'obiettivo è avere più libri scritti e pubblicati che altri possano poi leggere. E si ritiene che questo contribuisca ad una maggiore attività letteraria, a scrivere maggiormente di scienza e di altri campi, e che la società impari attraverso questo. Questo è il fine che deve essere perseguito. La creazione di monopoli privati è stata solo un mezzo per giungere ad un fine, e il fine è un fine pubblico» (39). Viene qui stabilito, con forza, che i fini privati sono legittimi, ma che, altrettanto legittimamente, debbono sottostare a fini pubblici. In questo caso, il fine pubblico è dato dal progresso della conoscenza, della cultura e del sapere, resi disponibili pubblicamente.
Ma nella sua ricostruzione storica Stallman va ben oltre. Egli afferma che, in condizioni totalmente diverse, le reti informatiche e Internet ci fanno rituffare verso l'epoca antica, dove chiunque sapeva leggere e far uso delle informazioni poteva copiarle e diffonderle, rendendole fruibili liberamente, senza alcun vincolo e nessuna restrizione (40). Nella misura in cui, nell'epoca di Internet, viene inibita la libera circolazione delle idee e il libero progresso delle conoscenze e della scienza, il diritto d'autore introduce una restrizione al godimento dei beni pubblici e pone sotto il suo tallone sia il pubblico che l'autore, facendo solo ed esclusivamente l'interesse dell'editore (41). Viene, così, capovolto tanto l'approccio costituzionale americano quanto quello del mondo antico, i quali privilegiavano il sapere pubblico e non l'interesse privato.
Consentiamoci una lunga citazione e riportiamo fedelmente il pensiero di Stallman: «Le reti informatiche e le tecnologie dell'informazione digitale ci riportano ad un mondo più simile al mondo antico dove chiunque sapesse leggere ed usare le informazioni poteva anche copiarle e poteva fare copie facilmente come poteva farle chiunque altro. Esse sono copie perfette e sono valide quanto le copie che potrebbe fare chiunque altro. Così la centralizzazione e l'economia di scala introdotta dalla stampa e da simili tecnologie se ne sta andando. E questo cambiamento nel contesto generale cambia il modo in cui funziona la legge sul diritto d'autore. Vedete, la legge sul diritto d'autore non ha più una funzione di regolamentazione dell'industria: è diventata una restrizione draconiana imposta al pubblico. Tale legge voleva originariamente essere una restrizione imposta agli editori a favore degli autori; oggi, all'atto pratico, è una restrizione imposta al pubblico a favore degli editori. Una volta il diritto d'autore era una pratica relativamente priva di effetti negativi, che non suscitava discussioni, e non costituiva una limitazione per il pubblico; ora ciò non è più vero. Se possedete un computer, l'interesse primario degli editori è di imporvi delle restrizioni. Il diritto d'autore una volta era facile da far rispettare perché era una restrizione solo per gli editori, e questi ultimi erano semplici da trovare ed era facile esaminare ciò che pubblicavano. Ora il diritto d'autore è una restrizione su tutti voi; imporne il rispetto richiede sorveglianza - di fatto un'intrusione - e pesanti pene, e stiamo vedendo l'introduzione di queste misure nelle leggi degli Stati Uniti e di altri paesi. Il diritto d'autore era effettivamente uno scambio vantaggioso per il pubblico perché quest'ultimo dava in cambio delle libertà che di fatto non poteva esercitare. Bene, ora il pubblico può farlo. Cosa fate se avete un sottoprodotto che una volta non vi serviva, eravate abituati a scambiarlo e improvvisamente ne scoprite un uso? Potete consumarlo o utilizzarlo. Cosa farete effettivamente? Non lo scambiate affatto, ma ne tenete almeno una parte. E questo è ciò che il pubblico vorrebbe ovviamente fare: è ciò che il pubblico fa ogniqualvolta gli viene data voce per esprimere la propria preferenza, detiene una parte della propria libertà e la esercita. Napster, in cui il pubblico decide di esercitare la libertà di copia invece di rinunciarvi, è un grande esempio di questo principio. La cosa naturale da farsi per rendere la normativa sul diritto d'autore adatta alla situazione odierna è ridurre l'ammontare di potere nelle mani dei detentori del diritto d'autore, ridurre la quantità di restrizioni che essi impongono al pubblico, e aumentare la libertà che il pubblico detiene. Ma questo non è quello che vogliono gli editori: ciò che vogliono è esattamente l'opposto. Gli editori intendono aumentare i poteri del diritto d'autore sino al punto in cui essi possano controllare rigidamente tutti gli usi delle informazioni. Ciò ha portato a delle leggi che concedono un aumento di potere senza precedenti per i detentori del diritto d'autore. Le libertà che il pubblico era solito possedere nell'era della carta stampata vengono via via sottratte» (42).
Con l'avvento della rivoluzione digitale, siamo andati ben oltre la benjaminiana "riproducibilità tecnica" dell'opera d'arte (43). Siamo passati direttamente alla infinitizzazione, in tempo reale, dei contenuti testuali, artistici, scientifici ecc. ecc. Con ciò, l'opera d'arte (e, più in generale, intellettuale) non viene pietrificata; al contrario, la si può rendere palpitante all'infinito, tributando e canalizzando la sua fruibilità verso soggetti che, altrimenti, non ne avrebbero mai l'opportunità. È vero che il fenomeno, come genialmente colto da Benjamin, segna l'irreparabile perdita dell'aura di cui l'opera d'arte è circonfusa; è altrettanto certo, però, che proprio l'aura rendeva oltremodo aristocratica e intellettualistica l'opera d'arte, disgiungendola in un qualche modo dal magma pulsante della vita quotidiana di milioni di esseri umani. Non si trattava e non si tratta di rendere fruibile esteticamente, scientificamente e cognitivamente le creazioni dell'intelletto, della fantasia e dell'ingegno; piuttosto, viene data la possibilità, per la prima volta nella storia, di incarnarle e intercomunicarle in uno scenario planetario di intersezioni che interagiscono non nel senso del consumo (foss'anche estetico), ma in quello della diffusione delle conoscenze e dei saperi che diventa, nell'immediato, moltiplicazione di diritti e di libertà. E, dunque, ulteriore esplosione della creatività e delle conoscenze, in tutte le sfere dell'agire umano.
La stessa estetica del gusto, se vogliamo ancora far uso di questo lessico, risulta rigenerata nelle sue più intime fibre. La separazione tra arte e vita, cultura e vita, scienza e vita viene qui oltrepassata, per una nuova epoca di diritti e di libertà, entro cui il bello e il giusto procedono stretti in un vibrante abbraccio. Il qui e ora dell'opera d'arte (in senso generale) viene, sì, perduto, ma è rigenerato e trasformato collettivamente e singolarmente, in intimo contatto con tutti i qui e ora che ne sono derivati, interpolati dall'appropriazione originale che tutti i lettori/produttori ne hanno fatto. Nasce da qui una catena infinita di apprendimenti e conoscenze di trasformazione. Il lettore qui smette di essere un mero ricettore e/o fruitore passivo: nell'appropriarsi l'opera, riproducendola liberamente con i mezzi tecnici che la rivoluzione digitale gli mette a disposizione. diventa egli stesso autore. O meglio: entra in dialogo con l'autore e fa dell'opera un dialogo permanente. L'opera cessa di essere un circolo chiuso che interessa esclusivamente l'autore o un circuito ristretto di soggettività. È opera aperta, continuamente scritta e riscritta anche da infiniti altri che si pongono come continuatori e, insieme, deviatori dell'autore originario. Il progresso della scienza, dell'arte, della letteratura e delle conoscenze è andato sempre procedendo fuoriuscendo da circoli chiusi; ora, per la prima volta, il circolo è aperto fin dall'inizio, per deflagrazione interna ed effrazione esterna. Una dialettica di libertà di questo tipo è visibile esemplarmente nell'open source, nel free software e nell'open access, nonostante le non lievi differenze che tra di loro intercorrono. Si insedia qui un profondo processo di universalizzazione dei diritti e della libertà creativa che già Benjamin aveva genialmente intravisto nel suo saggio del 1936. Ma proprio qui la realtà del nostro presente realizza una cesura rispetto al dettato benjaminiano: riproduzione digitale non è, di per sé, sinonimo di serialità; anzi, diviene base per lo sviluppo infinito di tutte le conoscenze umane.
4. Dal paradigma chiuso del copyright al paradigma aperto dell'accesso elettronico universale
Torniamo al nostro argomento di discussione, per chiudere rapidamente la nostra riflessione.
Porre, come ha fatto l'Agcom, in capo ai proprietari del copyright la titolarità del diritto di esclusione costituisce una seria minaccia alla libertà di circolazione dei contenuti e dell'informazione, vulnerando pesantemente i diritti fondamentali della persona (44). Il punto nevralgico è che, nell'epoca digitale, il diritto d'autore si configura come diritto fondamentale dell'uomo (45). La crisi di questo nuovo diritto fondamentale comporta la crisi dei beni comuni, in tema di diffusione della conoscenza e dei saperi. Il blocco dell'accesso universale ai diritti si riverbera immediatamentecome come blocco dell'accesso universale alla conoscenza. Diritti e conoscenza sono fatti precipitare in profondità cavernose: il buio dei diritti è buio della conoscenza; e viceversa.
Alla base di questo oscurantismo politico e culturale v'è la perdita dell'unità sistematica che il diritto d'autore aveva acquisito, perlomeno a partire dalla costituzione americana: non più mezzo a fine, ma fine in sé. Il che ha comportato il conseguente scivolamento verso la protezione di interessi privati forti, in luogo della promozione e della valorizzazione dell'innovazione e dello sviluppo della ricerca scientifica e culturale (46).
Dall'ermeneutica giuridica per sommi capi ricostruita si ricava, in maniera assorbente, che il diritto d'autore non ha un profilo proprietario; più che altro, il suo ambito di espressione attiene all'uso libero, in vista della piena soddisfazione di un diritto fondamentale della persona. Vale a dire che il diritto d'autore è anche e soprattutto un classico e, insieme, nuovo diritto di personalità, non riduttivamente un diritto di proprietà. Al di là delle critiche strumentali sferrate contro i paradigmi aperti, qui il diritto d'autore non è affatto contestato; anzi, viene esplicitamente riconosciuto e confermato, ma concepito come un mezzo al servizio del progresso dell'umanità. Ciò richiede un passaggio di forte desacralizzazione e demitizzazione del copyright proprietario (47).
Due sono i principali miti che, sul punto, vanno sfatati.
Il primo: l'autore dell'opera non è colui che maggiormente trae beneficio dal diritto di copyright; al contrario, assai sovente, il creatore dell'opera è "sfruttato" dal detentore del copyright: le major e/o le grandi società.
Il secondo: è falso che senza la protezione del copyright, la promozione di nuova cultura subirebbe un crollo verticale; tutta la storia, dall'antichità alla modernità, sta lì a dimostrare il contrario. Come ci ricorda Gross, il business model del copyright è una invenzione abbastanza recente che riguarda gli ultimi due secoli (48). I più grandi progressi della storia, dal campo dell'ingegno e delle opere intellettuali fino alle costruzioni sociali e umane, sono avvenuti sempre al di là della linea di confine delle mere motivazioni di business. Proprio la storia dimostra che il business elevato a paradigma universale limita il progresso dell'umanità, comprime i diritti civili e mortifica la libertà di espressione.
Va aggiunto che l'esaltazione unilaterale del copyright si rivela controfattuale anche sul piano economico: limita la scala delle transazioni economiche, anziché allargarla. Ciò appare vero soprattutto in una fase storica in cui l'accesso ai contenuti e ai prodotti si avvale di piattaforme digitali che ne allargano a dismisura le sfere spaziali, concentrando in un'infinitesima unità di tempo una serie pressoché illimitata di operazioni on line. Ora, le major e le grandi società che controllano il copyright traggono vantaggi anche da queste controfattualità economiche, poiché per loro tramite riescono ad esercitare un controllo monopolistico sui mercati, a scapito della concorrenza, dei consumatori e dei cittadini.
Ormai, è indifferibile il passaggio dal paradigma chiuso del copyright al paradigma aperto dell'accesso elettronico universale (49). Dall'accesso aperto dipende la disseminazione dei saperi e delle conoscenze che fa di Internet e del diritto d'autore un diritto umano inviolabile. Tale diritto di nuova generazione viene ridisegnato continuamente, secondo le potenzialità e possibilità concrete che il progresso delle tecnologie e dei saperi mette a disposizione dell'umanità, all'interno di un sistema di beni comuni singolarmente e collettivamente promosso, innovato e tutelato. Qui i beni comuni si pongono come beni condivisi che, in quanto tali, sfuggono alla trappola dell'ingovernabilità, per eccesso di crescita individualistica.
Lo sviluppo del sistema dei beni comuni è qui equamente ripartito e distribuito. Un sistema fondato sul paradigma individualista del copyright è, invece, prigioniero del mito della crescita illimitata del profitto in un mondo che è, invece, a risorse limitate: catastrofa i sottosistemi entro cui interviene e li spinge verso il collasso consumistico, dal quale ricava ritorni economici e finanziari crescenti. Ma, a lungo andare, si taglia con le proprie mani l'erba sotto i piedi.
Più entra in crisi, più vuole e deve estorcere profitti nell'unica maniera che conosce: il monopolio delle conoscenze e dei mercati. Diviene, con ciò, uno degli ostacoli principali al progresso dell'umanità. Si tratta di un circolo chiuso avvitato all'infinito su se stesso che, prima o poi, salterà e sarà spazzato via. Questo non significa che il sistema che gli subentrerà sarà, di per sé, più democratico e aperto. Molto dipenderà dalla mobilitazione dei cittadini del mondo e del web: dalla loro capacità di influenzare positivamente istituzioni (globali e locali) assai recalcitranti in tema di riconoscimento di diritti diffusi, soprattutto quelli di ultima generazione.
(1) Sul punto, sia consentito rinviare ad A. Chiocchi: La libertà di espressione e Internet e Internet, l'Italia e l'Europa, entrambi in "Società e conflitto", n. 23/26, gennaio 2001/dicembre 2002.
(2) Il testo del decreto è reperibile cliccando qui.
(3) Il testo della Direttiva è reperibile cliccando qui.
(4) G. Scorza, Decreto Romani, meglio ma non bene, "Punto informatico", 2 marzo 2010.
(5) Cfr. Mirella Castigli, L'Italia vista dai siti esteri: Internet all'italiana è un caso internazionale? , "ITespresso", 4 febbraio 2010.
(6) Cfr. AIIP, Decreto TV: istituito il grande fratello di Stato, 2 marzo 2010; G. Boresa, Decreto Romani: "istituito un grande fratello sul web, 3 marzo 2010; G. Scorza, Si scrive AGCOM, si pronuncia sceriffo della Rete?, "Punto informatico", 29 gennaio 2010. Per un sintetico, ma efficace excursus storico sui tentativi di controllo autoritario della rete, si rinvia a C. Messora, Bavaglio alla rete, 1 luglio 2011.
(7) Cfr. S. Quintarelli, Circa il recepimento della AVMSD (aka "Decreto Romani"): migliorata ma c'è un bug nel testo, 2 marzo 2010. La Direttiva comunitaria sul commercio elettronico chiamata in questione è la 2000/31/CE, la quale all'art. 4 ("Principio dell'assenza dell'autorizzazione preventiva") stabilische che: "Gli Stati mebri garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente". Inoltre, la medesima Direttiva dispone delle regole a tutela degli intermediari e dei prestatori dei servizi di hosting: a) "il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio" (art. 14, "Hosting"); b) "gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano" (art. 15, "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"). Il testo della Direttiva sul commercio elettronico è reperibile cliccando qui. Per quanto concerne, invece, le ragioni e le finalità progressive della Direttiva AVMSD: cfr. Fondazione Ugo Bordoni, Da TSF all'AVMSD: i principali temi della revisione; b) G. Scorza, Il decreto Romani e l'equo compenso (intervista). La Direttiva AVSMD 2010/13/EU è reperibile cliccando qui; mentre la Direttiva AVMSD 2007/65/EC è reperibile cliccando qui.
(8) La delibera in questione è reperibile cliccando qui; l'allegato A cliccando qui; l'allegato B cliccando qui.
(9) L'Autorità fa qui riferimento all'art. 6 del decreto Romani, già preso in considerazione nel precedente paragrafo. In realtà, l'ermeneutica guridica delineata della'Autorità si rivela, ancora una volta, inesatta, lacunosa e omissiva. Cfr., per tutti, gli spunti critici di M. Scialdone, Marco Sialdone risponde all'Agcom, 1 luglio 2011. Secondo l'ermeneutica giuridica, puntualmente ricostruita da Scialdone, risulta confermato che «l'Agcom controlla, ma ad agire deve essere l'autorità giudiziaria».
(10) Riportiamo una delle esemplificazioni più coerenti dell'allegato B: «L'analisi del quadro normativo ha chiarito come l'Autorità sia deputata alla protezione del diritto d'autore dalle violazioni realizzate sulle reti di comunicazione elettroncia (televisione, telecomunicazioni e rete Internet). I più recenti interventi legislativi hanno investito l'autorità non più soltanto di funzioni di vigilanza ma ancche regolamentari» ("Premessa" al punto "3.5. Provvedimenti a tutela del diritto d'autore"). Nell'appena citato punto 3.5. dell'allegato, l'Autorità delinea in dettaglio il campo dei suoi interventi protettivi e regolamentari, con'attività di supplenza e sostituzione dell'Autorità Giudiziaria, ritenuta non solo necessaria, ma perfettamente legittima.
(11) Cfr. L. Nicotra, Saremo l'esperimento più avanzato di censura del nuovo millennio, 25 giugno 2011. Bisogna osservare, però, che un esperimento del genere è stato lanciato anche in Spagna, con la cd. "legge Sinde" del febbraio 2011 che ricalca sorprendentemente alcuni dei principali orientamenti censori espressi dalla delibera 668/2010 dell'Agcom, con l'unica (e significativa) differenza che la chiusura di un sito web deve essere disposta da una sentenza dell'Autorità Giudiziaria (cfr. M. Nurra, La Spagna, il Web e la politica ko, "l'Espresso", 23 maggio 2011; M. Vecchio, Enforcement AGCOM, la frontiera delle polemiche, "Punto Informatico", 30 giugno 2011). Contro la "legge Sinde" si è indirizzata la rivolta degli indignados (cfr. M. Nurra, op. cit.). Ecco come, a proposito della situazione italiana, si esprime Julio Alonso, presidente dell'impresa di media on line Weblogs e tra i principali sotenitori della protesta contro la "legge Sinde": «la legge Sinde prevede la chiusura di siti web che violino il copyright, come nella vostra delibera Agcom. Ma in Spagna ci deve essere una sentenza di un giudice per chiudere un sito, mentre la delibera Agcom che sta per approvare l'Italia mi ricorda la legge degli anni '70 di Franco, dove la censura, chiaramente non di Internet ma della stampa, avveniva per via amministrativa» (cfr. M. Azzu, Italia, suicidio on line, "l'Espresso", 29 giugno 2011; M. Vecchio, op. cit.).
(12) Cfr. Anna Coluccino, L'AGCOM minaccia il web italiano, 28 giugno 2011. A titolo esemplificativo, si rinvia agli interventi critici di M. Pierani, uno dei promotori della protesta on line contro la Delibera 668/2010, i cui indirizzi web sono reperibili a questa pagina.
(13) Il Report dell'Onu, realizzato da Frank La Rue, è del 16 maggio 2011 ed è stato presentato il 3 giugno 2011. È reperibile cliccando qui.
(14) Cit. da Anna Coluccino, op. cit.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Cfr. M. Azzu, op. cit.; A. Longo, Censura su Internet, ci siamo, "l'Espresso", 13 giugno 2011; Id., 6 luglio muore il web italiano, "l'Espresso", 27 giugno 2011.
(18) Cfr., per tutti, le petizioni on line di Agorà digitale e di Avaaz, la mobilitazione reale/virtuale La notte della rete, Rete Libera Tutti, La Rete è nostra, difendiamone la libertà!.
(19) Cfr. J. C. De Martin, Ma non decidiamo senza conoscere, "la Stampa", 29 giugno 2011.
(20) Agcom, Relazione annuale 2011 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, 14 giugno 2011. Le citazioni di Calabrò sono tratte dalla sua Presentazione alla Relazione del 2011 innanzi richiamata.
(21) Cfr. J. C. De Martin, Diritto d'autore. Il controllo spetta al giudice, "la Stampa", 27 giugno 2011. Sulla rimozione del consigliere D'Angelo e le problematiche connesse giova leggere la Lettera aperta inviata al Presidente dell'Agcom Corrado Calabrò da un gruppo di associazioni, "Punto Informatico", 12 maggio 2011.
(22) Cfr. L. Nicotra, Bisogna garantire agli autori la giusta remunerazione, ma Agcom protegge altri interessi (intervista), 30 giugno 2011. R. Stallman, tanto per fare un'esemplificazione, osserva: «Vi raccomando la lettura dell'articolo di Courtney Love nella rivista "Salon", un articolo sui pirati che usano il lavoro dei musicisti senza pagarli. Questi pirati sono le case discografiche che pagano ai musicisti il 4% dell'ammontare delle vendite, in media. Ovviamente, i musicisti di successo hanno più potere: prendono più del 4% delle loro ampie vendite, il che vuol dire che la maggior parte dei musicisti che hanno un contratto di registrazione riceve meno del 4% delle loro limitate vendite» ( Intervento al MIT, "Forum sulla comunicazione", 19 aprile 2001). Gli autori vanno protetti dagli editori, non già dal pubblico! Il pubblico stesso va protetto dagli editori e dall'eccesso di potere che si va concentrando nelle loro mani. L'Agcom non è che uno dei veicoli di questo eccesso di concentrazione.
(23) Cfr. C. Infante, Delibera ammazza-Internet: l'AGCOM ignora l'indignazione del popolo web, 11 luglio 2011.
(24) Il testo della Delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio dell'Agcom è reperibile cliccando qui.
(25) Cfr. G. Scorza, L'ammazza-Internet è ancora un rischio, "Punto Informatico", 8 luglio 2011.
(26) Ibidem.
(27) Ibidem.
(28) Ibidem.
(29) Cit. da M. Vecchio, Agcom, enforcement rimandato a novembre, "Punto Informatico", 28 luglio 2011.
(30) Ibidem.
(31) Ibidem.
(32) Siae, Diversamente liberi. Appello della Siae, 6 luglio 2011. Ancora più sintomatiche dell'anacronismo proprietario delle posizioni espresse dalla Siae sono le dieci domande Sul provvedimento Agcom sul diritto d'autore. Appello di Siae e Confindustria Cultura Italia. Per una calzante critica, cfr. le risposte che G. Scorza, M. Mantellini e S. Quintarelli hanno fornito alle domande. Parimenti interessanti sono le dieci contro-domande che Wikimedia Italia ha inoltrato alla Siae: Dieci domande alla Siae.
(33) E. Mazza, Agcom, una spinta per il digitale, "Punto Informatico", 30 giugno 2011.
(34) M. Vecchio, Nazioni Unite, un report contro le disconnessioni, "Punto Informatico", 6 giugno 2011.
(35) Cfr., per tutti, G. Scorza, AgCom e la censura del web: 10 domande a Calabrò, 5 luglio 2011.
(36) Con particolare riferimento agli indirizzi restrittivi dell'Agcom, è utile in tale direzione F. Sarzana (a cura di), Libro Bianco su diritti d'autore e diritti fondamentali nella rete Internet, versione 1.0 giugno 2011, Roma, PI Libri, 2011. Il libro è stato presentato alla Camera dei Deputati il giorno 14 giugno 2011, a ridosso della presentazione di C. Calabrò della Relazione annuale dell'Agcom, di cui abbiamo già riferito. La versione digitale del libro (su licenza "Creative Commons Attribuzione Non Commerciale") è scaricabile dalla seguente pagina.
(37) Cit. da F. Sarzana, Premessa a Libro Bianco su diritti d'autore e diritti fondamentali ..., cit., p. 4.
(38) Cit. da F. Sarzana, Premessa a Libro Bianco su diritti d'autore e diritti fondamentali ..., cit., p. 5.
(39) R. Stallman, Intervento al MIT, "Forum sulla comunicazione", 19 aprile 2001. Il moderatore del Forum era D. Thorburn. L'ermeneutica giuridica che si è sviluppata su questo snodo essenziale della costituzione americana è concorde in questa interpretazione: da ultimo, cfr. per tutti G. Cavani, Le intersezioni con il diritto della concorrenza, in A. M. Gambino e Valeria Falce ( a cura di), Scenari e prospettive del diritto d'autore, Roma, Direzione Generale per i Beni Librari, Edizioni ART, 2009, pp. 39-40.
(40) Ibidem.
(41) Ibidem.
(42) Ibidem; corsivi nostri. Per un'organica ricostruzione della trasformazione del diritto d'autore fino all'epoca digitale, cfr. AA.VV., Contenuti aperti, beni comuni, Milano, McGraw-Hill, 2009; A. M. Gambino e Valeria Falce (a cura di), Scenari e prospettive del diritto d'autore, cit.; G. Ghidini-A. Stazi (a cura di), Accesso a informazione e conoscenza nell'era multimediale, Roma, Luiss University Press, 2011; R. Gross, La "tragedia dei Commons": il rapporto tra proprietà intellettuale e diritto nell'era tecnologica e le minacce alle libertà civili e all'innovazione poste dall'espansione dell'ambito di tutela del copyright, "Ciperspazio e diritto", n. 1/2007 (successivamente in G. Ziccardi (a cura di), Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane, Modena, Mucchi Editore, 2007); Nicola Lucchi, I contenuti digitali. Tecnologia, diritti e libertà, Milano, Springer-Verlag Italia, 2010; Valentina Moscon, La rappresentazione informatica dei diritti tra contratto e diritto d'autore, "Ciberspazio e diritto", n. 4/2010.
(43) Cfr. W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966. 1991, 1998.
(44) Cfr. N. Lucchi, op. cit., pp. 4-10; Valentina Moscon, op. cit., pp. 589-590.
(45) Cfr., per tutti, V. de Sanctis, Alcune considerazioni sull'ambito della legge 633/1941 e R. Mastroianni, La tutela internazionale e comunitaria del diritto d'autore come diritto fondamentale dell'uomo, entrambi in A. Gambino e Valeria Falce (a cura di), op. cit., pp. 13-37 e pp. 81 ss. Mastroianni argomenta la tesi con riferimento sia al diritto internazionale che al diritto comunitario. Come abbiamo visto, nel suo Rapporto del 2011, l'Onu configura Internet in senso stretto, non tanto il diritto d'autore, come diritto fondamentale dell'uomo. Una efficace sintesi dei profili internazionali del diritto d'autore sta in M. Scialdone, I profili internazionale del Diritto d'Autore, in A. Gambino e Valeria Falce (a cura di), op. cit., pp. 131-156.
(46) Cfr. G. Cavani, op. cit., pp. 39-40, 46; G. Ghidini, Evoluzione del diritto d'autore e promozione di informazione e cultura. Nuove luci e nuove ombre, in A. Gambino e Valeria Falce (a cura di), op. cit., pp. 123-128.
(47) In questa direzione già R. Gross, La "tragedia dei Commons": il rapporto tra proprietà intellettuale e diritto nell'era tecnologica e le minacce alle libertà civili e all'innovazione poste dall'espansione dell'ambito di tutela del copyright, in G. Ziccardi (a cura di), Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane, Modena, Mucchi Editore, 2007.
(48) R. Gross, op. cit., p. 86.
(49) Cfr. G. Ziccardi (a cura di), Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane, cit.